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Il limite per l'emissione degli ordini di accreditamento previsto dall'art. 5 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933-XI, n. 14, convertito nella legge 3 aprile 1933-XI, n. 320, per il pagamento delle spese riguardanti restituzioni di imposte o tasse indebitamente percette e restituzione di diritti su prodotti che si esportano e' elevato a L. 5 milioni.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-01-12;1~art6 · fonte del testo