Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il limite per l'emissione degli ordini di accreditamento previsto dall'art. 5 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933-XI, n. 14, convertito nella legge 3 aprile 1933-XI, n. 320, per il pagamento delle spese riguardanti restituzioni di imposte o tasse indebitamente percette e restituzione di diritti su prodotti che si esportano e' elevato a L. 5 milioni.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009
