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[1]A modificazione dell'art. 12 del R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 413, convertito nella legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1114, le somme delle quali, in seguito agli accertamenti compiuti dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, il Tesoro dello Stato e' risultato debitore verso una parte delle Casse rurali ed artigiane operanti nei territori degli accordi italo-germanici del 21 ottobre 1939-XVII, in quanto il residuo importo della garanzia statale e' risultato nei riguardi di tali Casse eccedente l'ammontare delle anticipazioni loro concesse a valere su detta garanzia, s'intendono conguagliate con le somme di cui le rimanenti Casse sono risultate invece debitrici in quanto l'importo residuo delle anticipazioni loro concesse e' emerso eccedente il residuo ammontare della garanzia stessa.

[2]Alla regolazione tra Casse creditrici e Casse debitrici delle rispettive posizioni sara' provveduto direttamente, all'infuori di ogni intervento da parte sia dell'Ente nazionale per le Tre Venezie che del Tesoro dello Stato il quale, nei confronti delle Casse medesime, nulla avra' piu' da pretendere ne' da corrispondere per i titoli sopra indicati.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1942-01-12;1~art7 · fonte del testo