La quota del provento lordo del monopolio dei tabacchi spettante allo Stato a titolo di imposta sul consumo del genere medesimo, stabilita per l'esercizio 1951-52 in ragione del 77 per cento con l'articolo 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1096, e' elevata, con effetto dal 1 luglio 1951, al 79 per cento.

Testo vigente dal 7 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-24;564~art6 · fonte del testo