La quota del provento lordo dei tabacchi venduti nel territorio nazionale, spettante allo Stato a titolo di imposta sul consumo di tali generi, stabilita per l'esercizio 1952-53 in ragione del 79 per cento del provento medesimo, con l'art. 2 della legge 10 luglio 1952, n. 910, e' elevata con effetto dal 1 luglio 1952, all'80 per cento.
Testo vigente dal 2 aprile 1954
