La quota del provento lordo dei tabacchi venduti nel territorio nazionale, spettante allo Stato a titolo di imposta sul consumo di tali generi, stabilita per l'esercizio 1952-53 in ragione del 79 per cento del provento medesimo, con l'art. 2 della legge 10 luglio 1952, n. 910, e' elevata con effetto dal 1 luglio 1952, all'80 per cento.

Testo vigente dal 2 aprile 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-03-18;61~art7 · fonte del testo