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[1]Il limiti di somma per gli ordini di accreditamento da emettersi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a favore del Commissariato generale anticoccidico in Catania, ai sensi del primo comma dell'art. 13 del Regio decreto 13 maggio 1940-XVIII, n. 757, e' elevato a lire 1.000.000.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 5 aprile 1943-XXI

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - ACERBO

[6]Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO

Testo in vigore dal 17 aprile 1943 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1943-04-05;199~art10 · fonte del testo