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[1]Il contributo annuo dello Stato a favore della Unione fascista fra le famiglie numerose, di cui al R. decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 805, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2529, e' elevato a lire 2.500.000 per l'esercizio finanziario 1942-43 ed a lire 5.000.000 per i successivi esercizi.

[2]Con decreti del Ministro per le finanze sara' provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Testo in vigore dal 17 aprile 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-04-05;199~art4 · fonte del testo