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[1]Il contributo annuo dello Stato a favore della Unione fascista fra le famiglie numerose, di cui al R. decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 805, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2529, e' elevato a lire 2.500.000 per l'esercizio finanziario 1942-43 ed a lire 5.000.000 per i successivi esercizi.
[2]Con decreti del Ministro per le finanze sara' provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
Testo in vigore dal 17 aprile 1943 al 16 dicembre 2009
