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[1]La somma di lire 100 milioni autorizzata, con l'art. 7 della legge 28 maggio 1942-XX, n. 679, per la corresponsione di premi di nuzialita' e natalita' per l'esercizio finanziario 1942-43 e' aumentata di lire 20.000.000.

[2]Il Ministro per le finanze e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 17 aprile 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-04-05;199~art7 · fonte del testo