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[1]A partire dall'esercizio finanziario 1942-43 e per la durata di cinque esercizi finanziari e' autorizzata la corresponsione all'Istituto Fascista dell'Africa Italiana di un contributo annuo di lire 1.000.000.

[2]La spesa relativa gravera' sui fondi assegnati al capitolo n. 34 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizo 1942-43 e sul capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Testo in vigore dal 17 aprile 1943 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1943-04-05;199~art8 · fonte del testo