Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 giugno 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il fondo di lire 250.000.000 previsto dall'art. 7 della legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105, nei limiti del quale l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e' stato autorizzato a contrarre, in base alle norme vigenti, mutui da destinare alla costruzione di nuovi alloggi, e' incrementato di lire 60.000.000.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 13 maggio 1943-XXI
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Acerbo
[6]Visto, il Guardasigilli: De Marsico
Testo in vigore dal 2 giugno 1943 al 16 dicembre 2009
