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[1]Il fondo di lire 250.000.000 previsto dall'art. 7 della legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105, nei limiti del quale l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e' stato autorizzato a contrarre, in base alle norme vigenti, mutui da destinare alla costruzione di nuovi alloggi, e' incrementato di lire 60.000.000.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 13 maggio 1943-XXI

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - Acerbo

[6]Visto, il Guardasigilli: De Marsico

Testo in vigore dal 2 giugno 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-05-13;405~art6 · fonte del testo