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[1]Le quote relative agli esercizi finanziari 1939-40 e 1940-41 della spesa di complessive lire 10.000.000 autorizzata dall'articolo 23 del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, numero 142, convertito nella legge 4 giugno 1938-XVI, n. 792, per l'impianto e la manutenzione dei campi di tiro a segno, sono elevate a lire 3.000.000 ciascuna, restando soppressa l'assegnazione di lire 2.000.000 stabilita dalla disposizione medesima per l'esercizio finanziario 1941-42.

[2]Il Ministro per le finanze provvedera' con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Testo in vigore dal 30 maggio 1940 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1940-05-23;460~art7 · fonte del testo