Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 maggio 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]E' autorizzata l'inscrizione delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sotto segnati per l'esercizio finanziario 1941-42 per fronteggiare le sottoindicate esigenze.

[2]Ministero delle finanze:

[3]L. 3.500.000, da erogare a favore del Partito Nazionale Fascista, per contributo nelle spese relative alla costruzione del Mausoleo all'Eroe Costanzo Ciano;

[4]L. 575.000 per ulteriori occorrenze relative al completamento della Villa Cisterna, gia' all'Erta, in Firenze. Al pagamento di tale somma e' consentito di provvedere mediante aperture di credito in deroga al limite stabilito dall'art. 56 della legge per la contabilita' generale dello Stato;

[5]L. 236.000 per i cimiteri di guerra e per la sistemazione delle salme dei Caduti in guerra;

[6]Ministero degli affari esteri:

[7]L. 8.000.000, da erogare nei modi di cui alla legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 202, a favore dei cittadini italiani in dipendenza della riforma agraria in Dalmazia.

Testo in vigore dal 28 maggio 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-05-04;518~art4 · fonte del testo