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[1]E' aumentata di L. 5.400.000 la spesa autorizzata con l'art. 3, terzo comma, della legge 5 maggio 1941-XIX, n. 456, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1941-42, per la rinnovazione e riparazione di mezzi effossori.

[2]E' inoltre aumentata di ulteriori L. 3.116.900 la spesa autorizzata con l'art. 4 della legge medesima per provvedere al completamento di opere straordinarie in genere a pagamento non differito.

Testo in vigore dal 28 maggio 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-05-04;518~art7 · fonte del testo