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[1]L'annuo contributo autorizzato con l'art. 3 della legge 30 ottobre 1940-XIX, n. 1689, a favore dell'Istituto nazionale di entomologia pura ed applicata in Roma e' elevato a L. 82.000 per l'esercizio finanziario 1941-42 ed a L. 100.000 per quelli successivi.

[2]Con decreti del Ministro per le finanze sara' provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Testo in vigore dal 28 maggio 1942 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1942-05-04;518~art8 · fonte del testo