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Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni entro il limite di lire 3.000.000 per ulteriori occorrenze relative ai lavori di sopraelevazione del palazzo sede del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in aggiunta alla somma autorizzata con l'articolo. 9 della legge 21 giugno 1942-XX n. 682.

Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-06-30;541~art5 · fonte del testo