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[1]Nel bilancio delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1942-43 e' autorizzata l'inscrizione di una assegnazione straordinaria di lire 3 miliardi per provvedere a lavori e provviste di carattere patrimoniale.

[2]Tale assegnazione e' destinata a far fronte ai pagamenti in corso inerenti ai programmi per opere e provviste di carattere patrimoniale relativi alla elettrificazione delle linee autorizzati con il Regio decreto-legge 27 ottobre 1932-X, n. 1472, convertito nella legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1888 con il Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1620, convertito nella legge 21 gennaio 1937-XV, n. 160 e con la legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 728.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 30 giugno 1943-XXI

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]Mussolini - Acerbo

[7]Visto, il Guardasigilli: De Marsico

Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1943-06-30;541~art8 · fonte del testo