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E' elevato a lire 10.000.000 per l'esercizio finanziario 1940-41, il contributo autorizzato con l'art. 6 della legge 10 giugno 1939-XVII, n. 808, a favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

Testo in vigore dal 25 febbraio 1941 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1941-02-14;60~art4 · fonte del testo