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[1]E' autorizzata la spesa di lire 4.000.000 per il funzionamento di un Centro sperimentale di coordinamento anagrafico.

[2]Il Ministro per le finanze provvedera' con propri decreti - in relazione al fabbisogno - alla inscrizione della suddetta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-02-14;60~art7 · fonte del testo