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[1]Per l'organizzazione del servizio di Ostruzione dei porti e' autorizzata la spesa di lire 27.250.000 da stanziare nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, negli esercizi finanziari dal 1940-41 al 1943-44, in ragione di lire 7.000.000 per i primi tre esercizi e di lire 6.250.000 per l'esercizio 1943-44.

[2]Il Ministro per le finanze provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia Diserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e (lei decreti (del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Dalla Zona di operazioni, addi' 19 giugno 1940-XVIII.

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]Mussolini - Di Revel

[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1940-06-19;659~art10 · fonte del testo