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[1]Il Ministro delle finanze e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del disposto degli articoli 3 e 6 della leggo 20 novembre 1939-XVIII, n. 2092, relativi al trasferimento a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, con decorrenza dal 1° gennaio 1940-XVIII, dei fondi stanziati per il Comitato talassoafico ed il Regio istituto demaniale di biologia marina di Taranto.

[2]Gli ordini di pagamento emessi a carico di tali fondi posteriormente alla data predetta s'intendono riferiti al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze concernente il contributo al Consiglio nazionale delle ricerche.

Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1940-06-19;659~art7 · fonte del testo