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I residui risultanti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1939-40 sul capitolo n. 174 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, concernente le spese per gli uffici giudiziari e le carceri mandamentali saranno - con decreto del Ministro delle finanze - trasferiti al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1940-41.
Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
