Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

I residui risultanti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1939-40 sul capitolo n. 174 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, concernente le spese per gli uffici giudiziari e le carceri mandamentali saranno - con decreto del Ministro delle finanze - trasferiti al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1940-41.

Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-06-19;659~art8 · fonte del testo