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[1]Il termine per il passaggio dai comuni allo Stato del servizio per le carceri mandamentali e per la custodia dei detenuti, nonche' per la somministrazione dei locali e dei mobili, del riscaldamento e dell'illuminazione degli uffici giudiziari, gia' prorogato al 1° luglio 1940-XVIII con l'articolo 10 della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 830, e' ulteriormente prorogato al 1° luglio 1941-XIX.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Dalla Zona di operazioni, addi' 19 giugno 1940-XVIII

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - Di Revel

[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-06-19;660~art10 · fonte del testo