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[1]E' autorizzata l'inscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1940-41, della somma di lire 40.000.000 per occorrenze connesse al rimpatrio degli italiani all'estero.

[2]Il Ministro ber le finanze provvedera' con propri decreti alle conseguenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1940-06-19;660~art5 · fonte del testo