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[1]E' autorizzata l'inscrizione negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'interno per gli esercizi finanziari ziario 1939-40 della somma di lire 4.200.000 per l'impianto stenza in Italia ai figli dei coloni stabilitisi in Libia.

[2]Il Ministro per le finanze provvedera' con propri decreti alle variazioni di bilancio in relazione al fabbisogno.

Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1940-06-19;660~art8 · fonte del testo