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[1]In relazione agli avanzi di gestione accertati per le autostrade a partire dal 1° luglio 1938-XVI, e' autorizzato il versamento di lire 700.000 all'Azienda autonoma statale della strada, a copertura del disavanzo previsto nella gestione delle autostrade stesse per l'esercizio finanziario 1941-42.

[2]Con decreto del Ministro per le finanze sara' provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a San Rossore, addi' 30 giugno 1942-XX

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]MUSSOLINI - DI REVEL

[7]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 30 giugno 1942 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1942-06-30;681~art6 · fonte del testo