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[1]Nel bilancio delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio 1941-42 e' autorizzata l'inscrizione di un'assegnazione straordinaria di lire un miliardo, fra le spese accessorie, per lavori e provviste di carattere patrimoniale.

[2]Tale assegnazione, fino a concorrenza di lire 808.191.033,98, e' destinata a far fronte ai pagamenti in corso inerenti ai programmi di spese patrimoniali e la residua disponibilita', concorre, insieme con gli altri proventi indicati nel R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 451, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1043, al finanziamento delle spese autorizzate in base al decreto-legge medesimo.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Venezia, addi' 21 giugno 1942-XX

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]MUSSOLINI - DI REVEL

[7]Visto, ti Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 30 giugno 1942 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1942-06-21;682~art12 · fonte del testo