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In dipendenza delle maggiorazioni disposte per le pensioni di guerra con la legge 19 febbraio 1942-XX n. 137, il fondo annuo consolidato inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per le pensioni medesime, ai termini dei R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1795, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n, 630, e' elevato per l'esercizio finanziario 1941-42 a lire 980 milioni.
Testo in vigore dal 30 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
