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E' elevato a lire 9.900.000 per l'esercizio finanziario( 1941-42, il contributo autorizzato con l'art. 6 delle legge 10 giugno 1939-XVII, n. 808, a' favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).
Testo in vigore dal 30 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
