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[1]A decorrere dall'esercizio finanziario 1941-42 gli annui contributi dello Stato a favore dei sottosegnati Enti culturali sono stabiliti nelle misure seguenti:
[2]Giunta centrale per gli studi storici, L. 590.000;
[3]Regio istituto per la storia del Risorgimento italiano, L. 250.000;
[4]Regio istituto italiano per la storia antica e scuola annessa, L. 150.000;
[5]Regio istituto italiano per il medioevo e scuola annessa, L. 200.000;
[6]Regio istituto italiano per la storia moderna e contemporanea e scuola annessa, L. 200.000.
[7]E' assegnato inoltre al Regio istituto italiano di numismatica un contributo statale annuo di L. 150.000, a partire dall'esercizio medesimo.
[8]Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione dalla spesa del Ministero dell'educazione nazionale le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
Testo in vigore dal 2 aprile 1942 al 16 dicembre 2009
