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Il contributo da corrispondere al Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma, ai termini dell'articolo 3 del R. decreto-legge 18 aprile 1920, numero 481, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, numero 473, per i maggiori oneri dipendenti dai miglioramenti economici al personale e' stabilito, per l'esercizio finanziario 1941-42, in L. 6.000.000.

Testo in vigore dal 2 aprile 1942 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1942-03-10;243~art11 · fonte del testo