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[1]L'Amministrazione dello Stato e' autorizzata a partecipare, fino alla concorrenza di L. 1.000.000, all'aumento del capitale della Societa' Anonima Commercio Adriatico (S.A.C.A.).

[2]Il Ministro per le finanze provvedera' con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Testo in vigore dal 2 aprile 1942 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1942-03-10;243~art12 · fonte del testo