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[1]Le aperture di credito da emettersi dal Ministero dell'educazione nazionale a favore dei Regi provveditori agli studi per il pagamento delle retribuzioni agli incaricati di lavoro, per gli eventuali contributi e sussidi per il rinnovo e la manutenzione degli impianti, per l'acquisto di materie prime necessarie allo svolgimento delle esercitazioni di lavoro nelle scuole del lavoro, nelle scuole medie, nelle professionali e tecniche a tipo commerciale, nelle scuole dell'ordine superiore - eccezione fatta per gli istituti professionali - possono essere disposte fino al limite di L. 500.000.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 16 marzo 1942-XX

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - DI REVEL

[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 2 aprile 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-03-10;243~art14 · fonte del testo