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[1]E' autorizzata la spesa di L. 4.000.000, da stanziare nello stato di previsione del Ministero delle finanze, in ragione di L. 2.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1941-42 e 1942-43 per la sistemazione e l'ampliamento del lobaratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette.

[2]Con decreti del Ministro per le finanze sara' provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Testo in vigore dal 2 aprile 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-03-10;243~art5 · fonte del testo