Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 aprile 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' aumentata di L. 10.000.000 la spesa autorizzata con l'articolo 3, primo comma, della legge 5 maggio 1941-XIX, n. 456, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1941-42 per provvedere alle riparazioni e sistemazioni delle opere esistenti.
[2]E' inoltre aumentata di ulteriori L. 6.368.000 la spesa autorizzata con l'articolo 4 della legge citata per provvedere al completamento di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito.
Testo in vigore dal 2 aprile 1942 al 16 dicembre 2009
