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[1]E' autorizzata la spesa di L. 10.000.000 da stanziare nello stato di previsione del Ministero dell'educazione nazionale in ragione di L. 5.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari 1941-42 e 1942-43, per l'esecuzione di opere intese ad assicurare la conservazione del patrimonio monumentale nazionale.

[2]Con decreti del Ministro per le finanze sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 2 aprile 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-03-10;243~art9 · fonte del testo