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[1]Per provvedere alle spese del Sottosegretariato di Stato e della Luogotenenza generale per gli affari dell'Albania e per quelle inerenti alla organizzazione dei servizi civili e politici in quel territorio, e' autorizzato per l'esercizio finanziario 1938-39, la spesa di L. 50.000.000.

[2]E' altresi' autorizzata la spesa di L. 20.000.000 per l'inizio dei lavori concernenti la costruzione delle strade e la bonifica del territorio in Albania.

[3]Il Ministro per le finanze e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Testo in vigore dal 17 giugno 1939 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1939-06-10;808~art8 · fonte del testo