Art. 12
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I contributi ed i proventi di cui alle lettere a,), c), d), f) ed all'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1780, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 288, destinati alla Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica, saranno, dagli Enti debitori, versati all'Erario con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
[2]Il Ministro per le finanze e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione del citato R. decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1780 ed all'inscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale dell'importo dei versamenti effettuati ai sensi del primo comma del presente articolo.
Testo in vigore dal 30 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
