Art. 13
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[1]E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare, per l'esercizio finanziario 1938-39, della somma di L. 2.210.000 da corrispondere alla Sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, in corrispettivo di certificati di esonero dalla tassa di concessione governativa per l'adattamento supplementare in lingua italiana di pellicole cinematografiche sonore estere, rilasciati ai produttori di filmi nazionali, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia insorta nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 28 giugno 1939-XVII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - DI REVEL il Guardasigilli: SOLMI
Testo in vigore dal 30 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
