Art. 4
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L'assegnazione stabilita per l'esercizio 1938-39, dall'art. 2 del R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 543, per le opere di bonifica di competenza statale a pagamento non differito, e' ridotta della somma di L. 250.000, restando di uguale somma diminuita l'autorizzazione complessiva di spesa di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge medesimo.
Testo in vigore dal 30 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
