Art. 6
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Per i finanziamenti da effettuarsi dalla Banca nazionale del lavoro, Sezione di credito cinematografico, ai fini dell'incremento della produzione cinematografica nazionale, per il quale sussista la garanzia del monopolio filmi esteri, sugli utili disponibili della gestione, e' concessa la garanzia sussidiaria dello Stato fino al limite massimo di L. 2.000.000.
Testo in vigore dal 30 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
