Art. 7
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Per il pagamento delle somme dovute in base ad autorizzazioni legislative per reintegrazione di maggiori costi ai fini della valorizzazione dei prodotti nazionali, nonche' di quelle dovute in applicazione dell'art. 9 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 837, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 40, possono essere disposte aperture di eredito oltre i limiti fissati dalle vigenti disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato.
Testo in vigore dal 30 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
