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L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A e' elevata dal 26 al 27 per cento. L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B e' elevata dal 24 al 25 per cento sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno o nell'esercizio sociale lire 100.000.000. L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie C-1 e C-2 e' elevata:

  • 1)sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno lire 4.000.000, dall'8 per cento al 10 per cento;
  • 2)sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno lire 10.000.000, dall'8 al 12 per cento;
  • 3)sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno lire 20.000.000, dall'8 al 15 per cento. Per i redditi di lavoro subordinato classificati in categoria C-2 le aliquote del 10, del 12 e del 15 per cento si applicano in ciascun periodo di paga alla parte di reddito imponibile eccedente rispettivamente lire 4.000.000, lire 10.000.000 e lire 20.000.000 ragguagliate ad anno. Se i redditi sono costituiti da indennita' di anzianita' e di previdenza le aliquote del 10, del 12 e del 15 per cento si applicano sull'ammontare eccedente rispettivamente lire 334.000, lire 834.000 e lire 1.668.000 imponibili per ogni anno di servizio prestato, ferma restando l'aliquota dell'8 per cento per la parte di reddito imponibile eccedente lire 60.000 fino a lire 334.000 per ogni anno di servizio prestato.

Testo in vigore dal 23 novembre 1964 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-11-03;1190~art1 · fonte del testo