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Nell'articolo 126, primo comma, lettera b) del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, la frase "con l'aliquota dell'8 per cento sull'intero ammontare in ogni altro caso compreso quello dei compensi corrisposti a persone estranee all'Amministrazione" e' sostituita dalla seguente: "con l'aliquota dell'8 per cento sull'intero ammontare fino a lire 4.000.000 in ogni altro caso compreso quello dei compensi corrisposti a persone estranee all'Amministrazione e con le aliquote del 10, del 12 e del 15 per cento per la parte eccedente rispettivamente lire 4.000.000, 10.000.000 e 20.000.000".
Testo in vigore dal 23 novembre 1964 al 22 dicembre 2008
