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Le maggiorazioni di aliquote stabilite dagli articoli 1 e 2 hanno effetto dal 1 gennaio Nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio le maggiorazioni si applicano anche per le tassazioni relative agli esercizi sociali in corso alla data medesima, in ragione, di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio sociale posteriori al 31 dicembre 1964.
Testo in vigore dal 23 novembre 1964 al 22 dicembre 2008
