Il servizio prestato negli uffici postali e telegrafici dell'ex Africa orientale italiana e nelle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo nella qualita' di dirigente, senza nomina a titolare, e' valutato nei concorsi per gli uffici locali e per le agenzie alla stregua del servizio di gerente di ricevitoria metropolitana. Il servizio prestato a seguito di regolare nomina quale titolare di ricevitoria e' valutato come servizio di titolare delle ricevitorie del territorio metropolitano, nei concorsi e ai fini della determinazione dell'anzianita' di servizio nei trasferimenti di cui all'art. 42. Ai fini del comma precedente si considera come servizio prestato anche il periodo di tempo trascorso in prigionia.

Testo vigente dal 11 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art13 · fonte del testo