Articolo abrogato dalla l. 2 maggio 1963, n. 307.
Abrogato dal 13 aprile 1963
Articolo abrogato dalla l. 2 maggio 1963, n. 307.
Abrogato dal 13 aprile 1963
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1958 al 13 aprile 1963. 137 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per il personale gia' in servizio al 30 settembre 1951 con le qualifiche di cui all'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, si applicano, sino alla data del 30 settembre 1962, per quanto riguarda i titoli di studio richiesti per il conferimento di posti di direttore di ufficio locale, di titolare di agenzia, di ricevitore e portalettere, le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sui titoli di studio prescritti per il conferimento delle ricevitorie e dei posti di agenti rurali. La disposizione di cui al precedente comma si applica nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 17 del succitato decreto; non si applica nell'ipotesi prevista dall'art. 11, primo comma, lettera c) del decreto medesimo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 MAGGIO 1963, N. 307
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art12 · fonte del testo