Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, puo' restare in servizio anche oltre il 65° anno di eta' limitatamente al periodo necessario per il conseguimento del diritto al trattamento minimo di quiescenza.

Testo vigente dal 11 marzo 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art20 · fonte del testo