Articolo abrogato dalla l. 2 maggio 1963, n. 307.
Abrogato dal 13 aprile 1963
Articolo abrogato dalla l. 2 maggio 1963, n. 307.
Abrogato dal 13 aprile 1963
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1958 al 13 aprile 1963. 155 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I posti di ricevitore e di portalettere disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere assegnati senza concorso, entro un anno, ai ricevitori e portalettere provvisori che alla data stessa prestino servizio nel posto da almeno tre anni con detta qualifica. I posti non assegnati in applicazione del comma precedente sono conferiti, entro un anno, mediante concorso per titoli riservato ai ricevitori e portalettere provvisori che abbiano prestato, con detta qualifica, almeno un anno di servizio nell'ultimo quinquennio. Il concorso viene espletato con le norme ordinarie; nella formazione della graduatoria relativa a ciascun posto, per i ricevitori e portalettere provvisori che alla data in cui e' indetto il concorso vi prestino lodevole servizio da, data anteriore al 1 gennaio 1958, il periodo di servizio prestato nel posto medesimo e' valutato al triplo. I posti non coperti in applicazione dei commi precedenti sono considerati disponibili per il concorso secondo le norme ordinarie.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 MAGGIO 1963, N. 307
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art19 · fonte del testo