Il ricavato della vendita sara' portato in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per essere destinato esclusivamente per le esigenze di immobili occorrenti ai servizi delle forze armate. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 20 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;430~art4 · fonte del testo