Il provento della, vendita sara' assegnato allo stato di previsione della, spesa del Ministero della difesa esclusivamente per le esigenze di immobili occorrenti ai servizi delle forze armate. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 12 aprile 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-03-22;232~art3 · fonte del testo