Il provento della vendita di cui al precedente articolo, limitatamente a lire 100 milioni, sara' assegnato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa esclusivamente per le esigenze di immobili occorrenti ai servizi delle forze armate. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 1 giugno 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-04-23;500~art2 · fonte del testo